NUOVE SPECIFICHE SULLE ATTIVITA'

inserita il: 27/03/2020 14:45

NUOVE SPECIFICHE SULLE ATTIVITA'

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE CHE POSSONO CONTINUARE LA PROPRIA ATTIVITA’

- Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti negli ospedali e negli aeroporti, con l'obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

-Gli esercizi di ristorazione situati all’interno di strutture in cui operano uffici e servizi pubblici essenziali che richiedono la prestazione in presenza

- Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.

ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA

"Equiparazione del regime giuridico a tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi a differenza della precedente faq el governo ("Nelle giornate festive e prefstive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e del mercati? Sì. Le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e i mercati sono chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari. Mentre, per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento) . 

Per cui

Le ATTIVITA’ COMMERCIALI che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, NON POSSONO VENDERE prodotti diversi rispetto a quelli elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate nell’allegato 1 del Dpcm dell’11 marzo 2020 consulta l’allegato.

E’ altresì consentita:

la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili, in quanto l’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell’allegato 1 dello stesso Dpcm “coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali”, con codice ATECO “0.1.”, per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazioneDeve conseguentemente considerarsi ammessa l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.

 la vendita, previa comunicazione al Prefetto secondo il modulo in allegato, di prodotti di cartoleria nel rispetto di quanto previsto nell'art. 1lett.d) "restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicuare la continuità dei servizi di pubblica utilità"

Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.

CONSEGNA A DOMICILIO

-I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità (elencati nell’allegato 1 al dpcm del 11 marzo 2020) e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

- Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

 NON È CONSENTITA la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di prodotti la cui produzione è ancora consentita (dall’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020 come modificato dal DPCM 25.03.2020), ma che non sono elencati nell’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020.

Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020. La produzione di prodotti, autorizzata ai sensi dell’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020 non ne autorizza la vendita al dettaglio. Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).

 La VENDITA DI QUALSIASI PRODOTTO ON LINE è sempre consentitaalla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020, ancora vigente.

 Le AZIENDE CHE PREPARANO CIBI DA ASPORTO PRECONFEZIONATI , ANCHE ALL’INTERNO DI SUPERMERCATI o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività solo attraverso la vendita o la consegna a domicilio dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto.

 Le ATTIVITA’ DI NOLEGGIO di auto, veicoli e furgoni (anche collegati alla filiera alimentare) possono proseguire, sempre nel rispetto delle prescrizioni stabilite per il contenimento e il contrasto alla diffusione del COVID-19. Naturalmente, per l’utilizzatore del veicolo preso a noleggio valgono le stesse regole previste per gli spostamenti

Le AUTOSCUOLE devono sospendere l'attività formativa, eccetto quella a distanza. Possono continuare a svolgere le altre attività (servizi di agenzia, di assicurazione e simili). Anche gli studi di consulenza automobilistica possono continuare a svolgere la propria attività, inclusa quella di tipo assicurativo.

È possibile far fare LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE NELLE PRORPIA ABITAZIONE PRINCIPALE esclusivamente nel caso in cui i lavori di riparazione siano effettivamente indispensabili.

COLF, BADANTI e BABY SITTER possono continuare a prestare servizio a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020, codice ATECO 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico.

Allegato Allegato_DPCM_25.03.2020 (192,56 KB)
Allegato DPCM_20200311-allegati-1-2_1585314819 (65,53 KB)
Allegato Mod._Comunicazione_Lettere_D_e_G_DPCM_22.3.2020_1585314897 (13,15 KB)