Formalità che beneficiano delle proroghe

inserita il: 26/03/2020 11:37

In allegato l'avviso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contenente  l'elenco delle formalità che beneficiano delle proroghe  previste dagli artt. 92/4°,103/1°, 103/2°, 103/3° e 104 del decreto-legge 18/2020.

Nella colonna “Scadenza corrente” è indicata, per ogni singola formalità individuata, la fascia temporale per la quale si può beneficiare della proroga fino alla data indicata nella colonna “Nuova scadenza”.

 

Corposa è anche la circolare 24 marzo 2020 con cui il Ministero dell’Interno ha interpretato, in modo perlopiù estensivo, le numerose misure del D.L. n. 18/2020 che riguardano veicoli e circolazione. Nello specifico, poiché l’art. 108, co. 2 del D.L. Cura Italia ha lasciato molti dubbi sul pagamento delle multe, il Viminale ha chiarito che, per le violazioni contestate direttamente al trasgressore o notificate dal 16 febbraio, fino al 31 maggio si ha diritto allo sconto del 30% anche prendendosi 30 giorni per pagare, il cui conteggio, però, verrà sospeso dal 10 marzo al 4 aprile. Il tutto salvo ulteriori proroghe, possibili in futuro. Dell’agevolazione non si potrà usufruire in caso di infrazioni che comportano la sospensione della patente o la confisca del veicolo. Il congelamento dei termini vale anche per le notifiche dei verbali e la presentazione dei ricorsi: i giorni tra il 10 marzo e il 3 aprile, quindi, non valgono nel conteggio né dei 90 o 360 giorni ammessi normalmente per notificare, né dei 30 o 60 giorni per ricorrere. Per quanto riguarda la patente, l’art. 104 del D.L. Cura Italia consente di guidare fino al 31 agosto 2020 se la scadenza del documento è dal 31 gennaio in poi. Chi è soggetto a visita di rinnovo presso la Commissione medica locale e, per i ritardi di quest’ultima, ha già un permesso provvisorio oltre la scadenza fino al 15 aprile, può guidare fino al 15 giugno mentre, se la sua patente è scaduta prima del 31 gennaio, può guidare fino al 30 giugno. Prevista la moratoria fino al 31 ottobre sulle revisioni e gli altri controlli tecnici dei veicoli (artt. 75 e 78 del Codice della strada) previsti entro il 31 luglio, anche per le bombole di alimentazione a metano o Gpl scadute dopo il 31 gennaio. Chi aveva una revisione prenotata alla Motorizzazione per una data successiva al 31 luglio potrà circolare fino al giorno per il quale è prenotato. Infine, per quanto riguarda l’assicurazione obbligatoria Rc auto, l’art. 125 del D.L. comporta che fino al 31 luglio i giorni di tolleranza in cui un veicolo è coperto anche dopo la scadenza della polizza raddoppiano a 30.

 

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