CORONAVIRUS. QUALI IMPRESE RESTANO APERTE
inserita il: 26/03/2020 18:45
Con l'entrata in vigore del DPCM dell'11 marzo 2020 e del DPCM del 22 marzo 2020, come modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25/03/2020, sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate negli allegati disponibili in fondo a questa pagina.
E' inoltre utile sapere che:
- Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (sostanzialmente massimo utilizzo del lavoro agile).
- Sono consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146; previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva.
- E' consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari; comunque ogni attività funzionale a fronteggiare l'emergenza.
- Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto dell aProvincia ove è ubicata l'attività
- Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
In allegato il facsimile per la comunicazione alla Prefettura rispetto alla prosecuzione dell'attività, così come previsto dalle lettere D,G,H, del DCPM 22 marzo 2020.
E' possibile verificare gratutitamente il codice ATECO della propria impresa sul portale registroimprese.it
ATTENZIONE: le imprese che svolgono le attività sospese non devono effettuare alcun adempimento al Registro delle Imprese se la sospensione ricomprende il periodo individuato dalle norme nazionali.
È necessario l'adempimento verso tale Ufficio solo nel caso in cui si tratti di una sospensione "volontaria" (di un'attività quindi consentita) e superiore ai 30 giorni.