CIRCOLARE MINISTERO INTERNI

inserita il: 27/10/2020 10:46

 

Precisazioni su mobilità personale, ricevimento di ospiti nelle abitazioni private, parchi tematici e di divertimento, attività sportiva e circoli, sale giochi. sale scommesse, sale bingo e casinò, spettacoli aperti al pubblico, sagre e fiere, attività didattica ed educativa, esercizi commerciali ed esercizi pubblici, impianti nei comprensori sciistici, Pubbliche Amministrazioni.

È stata inviata ai prefetti una nuova circolare del capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, Bruno Frattasi, che fornisce alcune indicazioni sui profili attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che introduce nuove e più restrittive misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Le disposizioni del provvedimento trovano applicazione dalla data del 26 ottobre, in sostituzione di quelle del Dpcm del 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal Dpcm 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.
Si segnala in particolare:
MOBILITÀ PERSONALE
Viene fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto, pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Si fa presente che, trattandosi di raccomandazione, NON OCCORRE che le persone interessate ai suddetti spostamenti siano munite di AUTODICHIARAZIONE, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
RICEVIMENTO OSPITI IN ABITAZIONI PRIVATE
Tenuto conto della stringente necessità di prevenire la diffusione del virus, che può essere agevolata da contatti occasionali anche tra familiari non conviventi, e pertanto di adeguare i propri comportamenti, anche nella sfera privata, a un principio di massima cautela, viene raccomandato che nelle abitazioni private si eviti di ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza
CIRCOLI
Si precisa che la sospensione dei centri, culturali, sociali e ricreativi determina la conseguente sospensione dell'eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a beneficio dei soci o di frequentatori occasionali, in funzione dell'attività svolta nei suddetti centri.
ATTIVITÀ SPORTIVA
È doveroso altresì precisare, anche in relazione a quanto si dirà infra a proposito degli sport di contatto, che le attività sportive e motorie di base non di contatto che si svolgano all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, restano consentite, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e in conformità con le linee guida emanate in applicazione della disposizione in commento.
Per quanto riguarda, invece, gli sport di contatto, individuali e di squadra, si segnala che sono state innanzitutto introdotte (art.1, comma 9 lettera g) le medesime restrizioni già sopra evidenziate in sede di commento alla lettera e), con la conseguenza che ora potranno tenersi solo le manifestazioni, al chiuso o all'aperto, di interesse nazionale e senza presenza di pubblico. Inoltre, sempre per tali attività sportive vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente d.P.C.M., ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale.
Il testo della circolare
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